Art. 5.
(Autorità portuale).

      1. All'articolo 6 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'autorità portuale è ente pubblico nazionale non economico, dotato di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria, nei limiti previsti dalla presente legge. Ad essa è

 

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attribuita la facoltà di chiedere l'assistenza degli uffici e dei corpi tecnici dello Stato e di quelli della regione addetti a funzioni statali trasferite. Spettano agli agenti dell'autorità portuale in servizio di controllo e di vigilanza nelle aree appartenenti alla circoscrizione territoriale dell'autorità stessa la qualità di cui all'articolo 1235, quarto comma, del codice della navigazione e le facoltà di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. I porti della categoria II di cui si ravvisi l'appartenenza ad un unico sistema possono essere aggregati ai fini amministrativi in capo ad una preesistente autorità portuale, affinché questa espleti riguardo a ciascuno di essi i compiti che le sono affidati dalla presente legge, tenendo conto delle opportunità di sviluppo dell'intero sistema. L'aggregazione, se riguarda porti delle classi I e II, è disposta con decreto del Ministro dei trasporti; se riguarda porti della classe III, è disposta con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione, previa conforme deliberazione del consiglio regionale. Con il decreto che dispone l'aggregazione di un porto in capo ad una preesistente autorità portuale sono individuate le zone di terra e di mare predisposte e attrezzate per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio delle funzioni del porto stesso, di cui all'articolo 4, comma 3, da comprendere nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale. Le regioni possono con propria legge attribuire alle autorità portuali esistenti nel rispettivo territorio di competenza l'esercizio di attività loro spettanti in materia di amministrazione del demanio marittimo»;

          c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

      «7. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, individua i limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorità portuale. Le aree di proprietà privata

 

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comprese nella circoscrizione territoriale o ad essa adiacenti, unitamente ai manufatti che su esse insistono, anche se non siano di limitata estensione o di lieve valore, e i depositi e gli stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione, unitamente alle loro aree situate fuori dei confini del demanio marittimo, possono essere per necessità dell'esercizio portuale acquisite al demanio marittimo ai sensi e con le modalità dell'articolo 33 del medesimo codice. Le zone acquisite al demanio marittimo e quelle acquistate a titolo patrimoniale in consegna dell'autorità medesima o da essa amministrate, se adiacenti alla circoscrizione territoriale, sono comprese nella circoscrizione stessa».