1. All'articolo 6 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'autorità portuale è ente pubblico nazionale non economico, dotato di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria, nei limiti previsti dalla presente legge. Ad essa è
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I porti della categoria II di cui si ravvisi l'appartenenza ad un unico sistema possono essere aggregati ai fini amministrativi in capo ad una preesistente autorità portuale, affinché questa espleti riguardo a ciascuno di essi i compiti che le sono affidati dalla presente legge, tenendo conto delle opportunità di sviluppo dell'intero sistema. L'aggregazione, se riguarda porti delle classi I e II, è disposta con decreto del Ministro dei trasporti; se riguarda porti della classe III, è disposta con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione, previa conforme deliberazione del consiglio regionale. Con il decreto che dispone l'aggregazione di un porto in capo ad una preesistente autorità portuale sono individuate le zone di terra e di mare predisposte e attrezzate per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio delle funzioni del porto stesso, di cui all'articolo 4, comma 3, da comprendere nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale. Le regioni possono con propria legge attribuire alle autorità portuali esistenti nel rispettivo territorio di competenza l'esercizio di attività loro spettanti in materia di amministrazione del demanio marittimo»;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, individua i limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorità portuale. Le aree di proprietà privata